Nell’allegato 1 al Decreto Ministeriale 7 novembre 2016 sono stabiliti i valori limite di riferimento per gli impianti di combustione alimentati a biomasse combustibili ubicati negli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.
I valori limite sono applicabili dalle autorità competenti in sede di:
- primo rilascio,
- riesame
- rinnovo periodico delle autorizzazioni
ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies o dell’art. 271, comma 5, del D.Lgs 152/06.
Per i grandi impianti di combustione previsti dall’art. 273 del D.Lgs 152/06 alimentati con biomasse di cui è ammesso l’uso come combustibili, resta fermo il riferimento all’allegato II alla Parte quinta del D.Lgs 152/06.
Per gli impianti di stabilimenti soggetti ad A.I.A. l’autorità competente può imporre le misure supplementari di cui all’art. 29-septies del D.Lgs 152/06.
Il D.M. 7 novembre 2016 entra in vigore il 15 dicembre 2016.
Valori di emissione in atmosfera degli impianti di combustione alimentati a biomasse ubicati negli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti
I valori di limite di emissione sono stabiliti come media oraria, salvo diversamente indicato, e con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
I valori di limite di emissione sono applicati ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.
Per il campionamento e le analisi delle emissioni in atmosfera si applica la normativa vigente in materia emissioni degli stabilimenti.