Il gestore dell’installazione è tenuto a effettuare controlli sulla installazione stessa e di comunicarne gli esiti in attuazione dell’AIA.
Il provvedimento “Criteri aggiuntivi per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)” (criteri del coordinamento IPPC) emanato dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiarisce la necessità di verificare gli esiti degli autocontrolli prima di considerare la sussistenza di effettiva non conformità.
Non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore
Gli esiti dell’autocontrollo possono indicare la verosimile presenza di non conformità con le condizioni di esercizio autorizzate. Tali esiti non costituiscono un’automatica evidenza di violazione in quanto potrebbero essere affetti da imprecisioni o essere fraintesi. Perciò devono essere sottoposti a una verifica tecnica.
Gli enti di controllo, ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 6 del D.Lgs 152/06, quindi, hanno il compito di:
- valutare e verificare le comunicazioni del gestore
- individuare le situazioni di mancato rispetto dell’AIA
- proporre le misure da adottare.