I criteri del coordinamento IPPC contengono precisazioni su condizioni e modalità di avvio del riesame per adeguamento alle Conclusioni sulle BAT.
In sintesi:
- generalmente, l’autorità competente avvia il riesame in esito alla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT
- il gestore può presentare autonomamente istanza di avvio di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT
- il riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT è un riesame complessivo sull’intera installazione alternativo a quello periodico da garantire ogni 10-16 anni
- il riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT non può essere limitato alla sola verifica di coerenza con le Conclusioni sulle BAT
- il riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT non deve essere avviato se l’AIA è stata aggiornata dopo la pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT con un provvedimento che le cita espressamente e le tiene effettivamente in conto
- l’avvio del riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT è indipendente dalla presenza (o pendenza) di pronunce di VIA relative a nuovi assetti impiantistici, che tengono conto delle Conclusioni sulle BAT (a meno che il gestore non richieda espressamente di non avviare il riesame, impegnandosi a sospendere l’esercizio se non riesce ad attuare il nuovo assetto entro 4 anni dalla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT).
Avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle Conclusioni sulle BAT
La norma prevede che, generalmente, il riesame in esito alla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT sia avviato dall’autorità competente, eventualmente sulla base di uno specifico calendario. Il gestore, però, ha comunque la possibilità di presentare autonomamente istanza in tal senso.
Riguardo l’estensione del riesame, i criteri del coordinamento rilevano che il recepimento italiano della disciplina IPPC, poiché riconosce l’esigenza di definire i contenuti dell’AIA sulla base di valutazioni integrate estese all’intera installazione, connota il riesame in esito alla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT come un riesame complessivo, alternativo a quello periodico da garantire ogni 10-16 anni.
Di conseguenza, in genere, tale riesame non può essere limitato alla sola verifica di coerenza con le Conclusioni sulle BAT.
Se l’AIA è stata già aggiornata in una data successiva alla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT con un provvedimento che le cita espressamente (ad esempio nelle premesse dell’atto) e le tiene effettivamente in conto (confrontando in particolare le scelte effettuate in merito ai valori limite di emissione con i BATAEL), l’avvio di un nuovo specifico riesame appare un inutile aggravio dell’azione amministrativa e va evitato.
I provvedimenti di VIA e le conseguenti autorizzazioni alla realizzazione delle opere non impegnano il gestore a effettuare gli interventi progettati. Pertanto la presenza (o pendenza) di pronunce di VIA relative a nuovi assetti impiantistici, che tengono conto delle Conclusioni sulle BAT, non è rilevante ai fini dell’avvio del riesame ex art. 29-octies, comma 3.a, del D.Lgs 152/06, a meno che il gestore non richieda espressamente di non avviare tale riesame. In questo caso, il gestore si deve impegnare a sospendere l’esercizio ove non riesca (anche per cause indipendenti dalla sua volontà) ad attuare il nuovo assetto entro 4 anni dalla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT.