Il provvedimento “Criteri aggiuntivi per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)” (criteri del coordinamento IPPC) emanato dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare precisa la categoria di appartenenza stabilite dal Chiarimenti in merito alle attività di sperimentazione (All. VII alla Parte Seconda) delle “attività di produzione di farine per mangimi” a partire da scarti animali dell’industria alimentare.
Attività di produzione di farine per mangimi
Nei criteri del coordinamento IPPC si osserva che l’utilizzo di scarti animali di lavorazione dell’industria alimentare per produrre mangimi può configurarsi a tutti gli effetti gestione di sottoprodotto.
Di conseguenza, la più corretta classificazione del processo fa riferimento alla categoria 6.4 – fabbricazione di mangimi, dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06, e non alla categoria 6.5 – recupero di residui animali, che ha diverse soglie.