I criteri del coordinamento IPPC contengono chiarimenti in merito all’applicabilità della disciplina IPPC alle attività di sperimentazione.
Le attività di sperimentazione, infatti, sono richiamate in un due punti distinti della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 che possono apparire in contraddizione tra loro.
In particolare:
- l’allegato VIII esclude dal campo di applicazione della disciplina IPPC gli impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi;
- l’art. 29-sexies, comma 9- ter, prevede la possibilità di fissare deroghe temporanee ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a 9 mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell’attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
Differenza tra attività di sperimentazione effettuata in impianti utilizzati per ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti e processi e attività di sperimentazione di tecniche di protezione dell’ambiente in impianti che forniscono prodotti o servizi
I criteri del coordinamento IPPC chiariscono le differenze tra i due casi.
Il comma 9-ter dell’articolo 29-sexies è stato introdotto (conformemente all’art. 15, par. 5, della Direttiva 2010/75/UE), per permettere ai gestori di impianti IPPC di sperimentare tecniche innovative che potrebbero garantire lo stesso livello di protezione dell’ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti (punto 17 delle premesse della direttiva) o un più elevato livello di protezione dell’ambiente.
Invece, l’esclusione operata nell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 si riferisce a impianti la cui finalità è la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e non la produzione di un prodotto o la fornitura di un servizio. Per questi impianti, a causa della natura intrinseca delle attività in essi svolte, non è possibile l’individuazione e l’applicazione delle BAT. Pertanto deve essere garantita la loro esclusione dagli obblighi IPPC.