Bonus fiscale per le imprese che effettuano interventi di bonifica amianto: il Decreto Ministeriale 15 giugno 2016 “Modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto” prevede la possibilità di beneficiare del credito d’imposta ai titolari di reddito d’impresa.
Dal 16 novembre 2016 al 31 marzo 2017 è possibile presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta.
Le opere ammissibili al credito d’imposta
Sono ammissibili al credito d’imposta gli interventi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di rimozione e smaltimento dell’amianto presente in:
- coperture, lastre piane o ondulate
- manufatti di beni, tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, a uso civile e industriale
- strutture produttive, sistemi di coibentazione industriale
ubicati nel territorio nazionale.
Sono ammissibili anche le spese di:
- consulenze professionali
- perizie tecniche
nei limiti del 10% delle spese complessive e non oltre i 10˙000 € per ciascun progetto di bonifica.
Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le condizioni di ammissibilità al credito di imposta per opere di bonifica amianto
I titolari di reddito d’impresa possono presentare domanda indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.
Il credito d’imposta spetta a condizione che la spesa sostenuta per ciascun progetto di bonifica sia almeno di 20˙000 €.
L’ammontare totale dei costi eleggibili è limitato a 400˙000 € per ciascuna impresa.
Le spese devono risultare effettivamente sostenute da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.
Come presentare la domanda di credito di imposta per gli interventi di rimozione dell’amianto
La domanda deve essere effettuata per via telematica su apposita piattaforma del sito del Ministero.
Dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e riportare:
- il costo complessivo degli interventi;
- l’ammontare delle singole spese eleggibili;
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
- dichiarazione di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa
- piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente;
- comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da ASL;
- attestazione dell’effettività delle spese sostenute;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti de minimis eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, il Ministero verifica i requisiti previsti. Se questi sussistono, comunica all’impresa il riconoscimento dell’agevolazione e l’ammontare effettivo del credito spettante. In caso contrario, entro lo stesso termine di 90 giorni, il Ministero comunica il diniego.
Il credito è concesso seguendo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento del limite di spesa di 17 milioni di euro.
Il Laboratorio L2A verifica analiticamente la presenza di amianto in coperture e manufatti e di fibre di amianto aerodisperse ed effettua valutazioni dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto secondo i protocolli regionali
DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITÀ N. 13237 del 18/11/2008 Regione Lombardia
Linee guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio Regione Emilia Romagna
Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto” (GU Serie Generale n.220 del 20-9-1994 – Suppl. Ordinario n. 129)