Il 21 giugno 2017 è entrato in vigore il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
Con l’emanazione di questo decreto-legge, si supera il problema della compatibilità tra normativa italiana e comunitaria. È riconosciuta la prevalenza delle disposizione europee e l’esclusiva applicabilità di:
- decisione 2014/955/UE,
- regolamento (UE) n. 1357/2014.
Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti
L’articolo 9 del D.L. 91/17 – Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti – riporta:
I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014».
La decisione 2014/955/UE
Modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione
Sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive relative all’attribuzione di alcune caratteristiche di pericolo ai rifiuti.
Le problematiche aperte dal decreto-legge Mezzogiorno
Se da un lato il D.L. 91/17 risolve le incertezze sulla compatibilità tra la fonte nazionale e quella europea, dall’altro lascia aperta la corretta interpretazione delle disposizioni europee. In particolare, l’art. 2 della decisione 2014/955/UE presenta differenze nelle versioni inglese, francese, italiana e tedesca. Si auspica che la conversione in legge del D.L. 91/17 fornisca una interpretazione univoca del disposto europeo.