Il Laboratorio L2A di Mantova fornisce servizi di consulenza ambientale relativa ai procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA.) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed effettua Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA).
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
L’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) è un provvedimento autorizzativo introdotto dal D.P.R. 59/13.
L’AUA ha una durata di 15 anni e fonde diversi procedimenti previsti dalle precedenti normative di settore:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività in ordinaria (art. 269 D.Lgs 152/06),
- autorizzazione generale alle emissioni per le attività in deroga (art. 272 D.Lgs 152/06),
- autorizzazione agli scarichi idrici;
- comunicazione per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge n° 447/1995 (documentazione previsionale di impatto acustico);
- autorizzazione all’utilizzo in agricoltura di fanghi da depurazione;
- comunicazioni in materia di smaltimento o recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs n. 152/2006.
La richiesta di AUA è obbligatoria per gli impianti
- di nuova costruzione o che vengono avviati per la prima volta,
- che hanno subito modifiche sostanziali,
- che sono in tempo utile rispetto alla scadenza di una delle autorizzazioni o comunicazioni sostituite dall’AUA,
- non sono disciplinati da IPPC/AIA.
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione.
Le condizioni alle quali l’installazione può essere autorizzata devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29-quattuordecies dello stesso decreto, tale autorizzazione è necessaria per poter esercire le attività specificate nell’allegato VIII alla parte seconda del TU ambientale.
Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA)
La Valutazione dell’Impatto Ambientale è un processo di stima preventiva, integrata e partecipata dei possibili impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale derivanti dalla realizzazione di un progetto.
Ha la finalità di:
- proteggere la salute umana,
- contribuire a migliorare la qualità della vita,
- provvedere al mantenimento delle specie,
- conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.
La Valutazione d’Impatto Ambientale individua, descrive e valuta gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- l’uomo, la fauna e la flora
- il suolo, l’acqua, il clima e il paesaggio
- i beni materiali ed il patrimonio culturale
- l’interazione tra i precedenti fattori
Le procedure per la Valutazione dell’Impatto Ambientale dei progetti (VIA) sono definite dalla Parte II del D.Lgs 152/06.
La valutazione ambientale dei progetti è definita dall’art. 5, lettera b) come “il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b)”.
Rientrano nel campo d’applicazione della V.I.A. i progetti elencati nell’Allegato II alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.