Regione Lombardia ha fissato per il periodo 24/10/2016-15/04/2017 le misure temporanee per il contenimento dell’inquinamento dell’aria.
L’instaurarsi e il perdurare di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti possono determinare fenomeni di accumulo. I Comuni lombardi interessati da tali fenomeni, hanno espresso esigenze di interventi ulteriori, con carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali regionali. Questi interventi possono esercitare effetti di mitigazione delle emissioni di inquinanti primari a livello locale.
In caso di superamento di determinati limiti di polveri sottili per 7 giorni consecutivi, ai provvedimenti per la limitazione del traffico veicolare e in ambito civile già disposti a livello locale, quindi, si aggiungono le misure temporanee previste dal Protocollo approvato dalla d.G.R. 3/10/16, n. 5656.
Le misure limitative temporanee si attiveranno nei Comuni lombardi aderenti al Protocollo in occasione di episodi acuti di aumento di PM10.
Il termine PM10 indica le polveri (particelle solide e liquide) sottili sospese nell’aria di diametro aerodinamico ≤ 10 μm. Più precisamente, secondo la definizione riportata nel D.M. 5 maggio 2015, è il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 (norma UNI EN 12341), con un’efficienza di penetrazione del 50% per materiale particolato di diametro aerodinamico pari a 10 μm.
La d.G.R. 3/10/16, n. 5656
Il provvedimento è stato pubblicato sul BURL Serie Ordinaria del 6 ottobre 2016 con titolo:
“Delibera Giunta regionale 3 ottobre 2016 – n. X/5656 Misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale. – Approvazione dello schema di Protocollo di collaborazione con ANCI Lombardia, ARPA Lombardia e gli enti locali e dello Schema di classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa“.
Il Protocollo di collaborazione per l’attuazione di misure temporanee per il contenimento dell’inquinamento dell’aria prevede gli ulteriori provvedimenti emergenziali da aggiungere a quelli strutturali e permanenti previsti dal PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria). Possono aderirvi tutti i Comuni del territorio lombardo ed è già stato sottoscritto, tra gli altri, dal Comune di Mantova. Il Protocollo è riportato nell’allegato 1 alla d.G.R. 5656/16.
La Giunta, con tale atto, delibera anche di attivare una cabina di regia coordinata a livello regionale per il monitoraggio delle attività previste dal Protocollo di collaborazione.
Oltre al Protocollo, è approvato lo Schema di classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa ai fini dell’attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria e per contrastare l’inquinamento locale. Lo Schema di classificazione ambientale è riportato nell’allegato 2 alla d.G.R. 5656/16.
Criteri di attivazione delle misure temporanee previste dal Protocollo di collaborazione della d.G.R. 3/10/16, n. 5656
Il Protocollo definisce le misure che i Comuni aderenti adotteranno in caso di superamento dei limiti giornalieri di PM10.
Sono previsti due livelli di provvedimenti da adottare al superamento per 7 giorni consecutivi del valore massimo giornaliero di:
- 50 μg/m3 per le misure di 1° livello
- 70 μg/m3 per le misure di 2° livello.
Dal 4° giorno dopo il rientro sotto i limiti di 50 e di 70 μg/m3, le misure sono sbloccate.
Le misure temporanee, omogenee tra i Comuni aderenti, saranno attuate a livello comunale tramite specifica ordinanza.
Misure di 1° livello
Se il valore giornaliero di PM10 supera i 50 μg/m3 per per 7 giorni consecutivi, a partire dal 9° giorno dopo il primo superamento:
- nei Comuni aderenti degli Agglomerati e della zona A, l’uso dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel già limitate dalle d.G.R. 7635/08 e d.G.R. 2578/14, è vietato anche di sabato, domenica e festivi dalle 7:30 alle 19:30;
- nei Comuni aderenti della zona B, dove non vigono le misure strutturali di limitazione del traffico, si applicano i divieti all’uso dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel di cui alle dd.G.R. 7635/08 e 2578/14 e al punto precedente. In entrambi i casi valgono le deroghe ed esclusioni previste dalla d.G.R. 2578/14 e le disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
- l’uso delle autovetture Euro 3 diesel private in ambito urbano è vietato dalle 9:00 alle 17:00. L’uso dei veicoli Euro 3 diesel commerciali è vietato dalle 7:30 alle 9:30. Valgono le deroghe ed esclusioni di cui alla d.G.R. 2578/14 e dei veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada. Valgono le disposizioni comunali relative alle ZTL e alle modalità di carico-scarico;
- È vietato l’uso di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) di classe inferiore a 3 stelle secondo la classificazione in allegato 2 alla d.G.R. 5656/16;
- Sono vietate le combustioni all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio etc.), compresi dei piccoli cumuli di residui agricoli e forestali bruciati in loco;
- Le temperature medie nelle abitazioni e negli esercizi commerciali non devono superare i 19°C (tolleranza 2°C);
- È vietato ai veicoli sostare con motore acceso;
- È vietato lo spandimento dei liquami zootecnici;
- I soggetti preposti sono invitati a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale;
- Sono potenziati i controlli.
Misure di 2° livello
Se il valore giornaliero di PM10 supera i 70 μg/m3 per per 7 giorni consecutivi, si attivano a partire dal 9° giorno dopo il primo superamento in aggiunta alle misure di 1° livello:
- il divieto d’uso delle autovetture Euro 3 diesel private in ambito urbano si estende fascia oraria 7:30 19:30. Quello dei veicoli Euro 3 diesel commerciali dalle 7:30 alle 9:30 e dalle 18:00 alle 19:30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste nel precedente punto 3.
- il divieto d’uso di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) si estende a quelli con prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle (secondo la stessa classificazione).
Schema di classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa
Tra le misure temporanee locali individuate, c’è la limitazione all’uso dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa. La combustione delle biomasse legnose ad uso civile, infatti, sembra essere il settore che contribuisce più pesantemente alle emissioni di particolato primario in Lombardia. Queste emissioni dipendono principalmente da:
- tipologia del generatore,
- caratteristiche energetiche ed emissive del generatore,
- tipo di biomassa legnosa utilizzata,
- corretta gestione della combustione,
- manutenzione dell’apparecchio.
La d.G.R. 3/10/16, n. 5656, quindi, introduce una classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa. La classificazione riguarda quelli con potenza termica nominale inferiore a 35 kW e ne individua le prestazioni energetiche ed emissive.
Le categorie di generatori interessati dalla classificazione sono:
- Camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 – Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido – Requisiti e metodi di prova;
- Caminetti aperti: UNI EN 13229 – Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido – Requisiti e metodi di prova;
- Stufe a legna: UNI EN 13240 – Stufe a combustibile solido – Requisiti e metodi di prova
- Stufe ad accumulo: UNI EN 15250 – Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi – Requisiti e metodi di prova;
- Caldaie: UNI EN 303-5 – Caldaie per riscaldamento – Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica;
- Stufe, inserti e cucine a pellet – Termostufe: UNI EN 14785 – Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno – Requisiti e metodi di prova.
È assegnata ai generatori una classe di qualità (da 1 a 5 stelle) basata sui livelli prestazionali assicurati dai costruttori.
La classificazione si basa sui seguenti parametri:
- rendimento energetico (ŋ)
- emissioni di particolato primario (PP),
- carbonio organico totale (COT),
- ossidi di azoto (NOx),
- monossido di carbonio (CO).
Nell’allegato 2 sono definiti anche i Metodi di campionamento di riferimento.
I cittadini, per verificare l’appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa, devono fare riferimento alla documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione). In ogni caso, è possibile consultare la sezione del sito www.regione.lombardia.it che conterrà i Cataloghi trasmessi dai diversi produttori riportanti la classificazione dei generatori.