Il Decreto Ministeriale 14 novembre 2016 introduce il limite di 10 μg/l per il Cromo esavalente nelle acque potabili.
Il Decreto 14 novembre 2016 – Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» è stato emanato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicato sulla GU Serie Generale n.12 del 16/1/2017.
Limite per il Cromo esavalente nelle acque destinate al consumo umano
L’art. 1 del D.M. 14/11/16 introduce il parametro Cromo esavalente (Cr VI) nella tabella “Parametri chimici” dell’allegato 1 al D.Lgs 31/01. Il valore di parametro è fissato a 10 μg/l. Il parametro deve essere misurato soltanto se il valore del parametro Cromo è maggiore di 10 μg/l.
Il D.M. 14/11/16 entra in vigore il 15 luglio 2017.
Limite per il Cromo e per il Cromo esavalente nelle acque sotterranee e superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
Si ricorda che, come riportato anche nelle premesse al D.M. 14/11/16, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: “Norme in materia ambientale”, prevede i seguenti limiti:
Cromo nelle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: 50 µg/l (valore limite)
Cromo totale nelle acque sotterranee: 50 µg/l (concentrazione soglia di contaminazione)
Cromo VI nelle acque sotterranee: 5 µg/l (concentrazione soglia di contaminazione). Al di sopra di questo valore occorre la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio.