Alla luce della classificazione della formaldeide come sostanza cancerogena 1/B, Regione Lombardia ha fissato nuovi limiti per questo parametro nelle emissioni in atmosfera.
La classificazione della formaldeide è stata modificata da “sospetta cancerogena” a “cancerogena, 1/B”, con indicazione di pericolo H350, H350i dal “Regolamento UE 605/14 della Commissione del 3 giugno 2014 recante modifica, ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.
In seguito a questa modifica, la giunta della Regione Lombardia ha deliberato gli Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di “emissioni in atmosfera” ai sensi della parte quinta del D.Lgs 152/06: deliberazione N° X / 6030 Seduta del 19/12/2016 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria del 27 dicembre 2016).
In attesa dell’aggiornamento della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 o di altre disposizioni conseguenti alla nuova classificazione della formaldeide da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia fornisce così istruzioni sulla gestione dei procedimenti autorizzativi in materia di emissioni in atmosfera delle attività che utilizzano questa sostanza e individua i valori limite per la formaldeide nelle emissioni.
Per la definizione di tali limiti, si è fatto riferimento anche a documenti tecnici europei e a valutazioni effettuate da altri Stati Membri sulle prestazioni emissive raggiungibili con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) alle attività che usano formaldeide.
La nuova classificazione della formaldeide ha effetti applicativi sulle normative riguardanti le attività produttive che ne fanno uso:
- sicurezza negli ambienti di lavoro,
- direttiva Seveso (controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose),
- emissioni in atmosfera.
Saranno perciò necessari interventi tecnico-gestionali per tali attività. Queste dovranno avviare i relativi procedimenti amministrativi.
Le conseguenze della nuova classificazione della formaldeide sulla normativa relativa alle emissioni in atmosfera
La disciplina delle emissioni in atmosfera, normata dalla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, prevede prescrizioni particolari per le sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (di seguito indicate come “sostanze classificate”):
- o la sostituzione delle stesse nel ciclo produttivo
- o l’individuazione di un limite più restrittivo.
Sono individuati 4 diversi tipi di attività che possono utilizzare la formaldeide e, quindi, generare emissioni in atmosfera che la contengono:
a. attività disciplinate dall’art. 269 del D.Lgs 152/06 con autorizzazioni ordinarie che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 275,
b. attività disciplinate dall’art. 272 c. 1 del D.Lgs 152/06 scarsamente rilevanti,
c. attività disciplinate dall’art. 272 c. 2 e 3 del D.Lgs 152/06 in deroga,
d. attività disciplinate dall’art. 275 del D.Lgs 152/06 e che prevedono l’utilizzo di solventi.
Per ognuno di questi tipi si applicano diversi criteri di adeguamento.
a. Criteri di adeguamento per le attività con autorizzazioni ordinarie disciplinate dall’art. 269 che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 275
Per le attività che attualmente hanno autorizzazioni ordinarie, se non è possibile la sostituzione della formaldeide con sostanze o miscele meno nocive, è fissato il limite di 5 mg/Nm3 e per i flussi che emettono COV in quantità ≥ 10 g/h (soglia di rilevanza).
L’adeguamento a questi limiti deve essere effettuato entro il 1 gennaio 2020.
Assimilazione a strumenti normativi differenti
Se però esistono documenti di riferimento comunitario (es. BAT conclusion) che disciplinano esplicitamente l’impiego e l’emissione di formaldeide da parte di determinate attività soggette all’art. 269 (o fasi di esse), si applicano i limiti in essi indicati. In questi casi, il Gestore presenta una comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 269 comma 8 all’Autorità Competente entro il 1 gennaio 2020. L’Autorità Competente potrà procedere all’aggiornamento dell’autorizzazione al primo momento utile (fermo restando il rispetto dei nuovi valori limite a partire dal 1 gennaio 2020).
Esempio di attività con autorizzazione ordinaria che devono rispettare i limiti di concentrazione di formaldeide nelle emissioni indicati in BAT di settore
È, ad esempio, il caso della produzione di pannelli truciolari o assimilabili, nel quale si applicano i limiti individuati dalle “BAT conclusion Wood based panels production”.
b. Criteri di adeguamento per le attività scarsamente rilevanti disciplinate dall’art. 272 c. 1 del D.Lgs 152/06
Per le attività attualmente considerate scarsamente rilevanti, se non è possibile sostituire la formaldeide, è necessario presentare istanza di autorizzazione in regime ordinario entro il 1 gennaio 2018.
Esempio di attività scarsamente rilevanti che devono presentare istanza di autorizzazione in regime ordinario se usano più di 10 kg/anno di formaldeide o se la concentrazione di formaldeide nelle emissioni è di almeno 0,1 mg/m3
È il caso, ad esempio, di:
- laboratori di analisi e ricerca,
- impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi
di cui alla lettera jj dell’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/06, all’interno dei quali la stessa è utilizzata a fini analitici.
Al riguardo, la dgr N° X / 6030 del 19/12/2016 ricorda che:
- la lettera jj prevede che il regime dello scarsamente rilevante per queste attività “non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall’allegato I alla parte quinta del D.Lgs 152/06” facendo prevalere il concetto di “emissione” rispetto a quello di “utilizzo”;
- nell’allegato IV della circolare T1.2012.15030 del 20/7/2012 di Regione Lombardia è stato ribadito che l’utilizzo di sostanze “classificate” non è sufficiente a far scattare l’obbligo di autorizzazione che deriva dall’emissione delle stesse, ma è necessario che queste siano presenti “in emissione”;
- nel caso di utilizzo delle stesse, il Gestore del laboratorio, nella comunicazione di cui all’art. 272 c.1, dovrà pertanto dettagliare le modalità di utilizzo di tali sostanze e le motivazioni per cui non se ne prevede la presenza (o la rilevabilità) nelle emissioni derivanti dal laboratorio stesso;
si può considerare “non rilevante” ai fini della possibilità di avvalersi del regime di cui all’art. 272 c.1 per le attività di cui alla lettera jj, l’emissione di formaldeide se il quantitativo utilizzato è <10 kg/anno o se la concentrazione mediamente rilevata alle emissioni è <0,1 mg/m3 (limite nell’aria indoor e outdoor proposto dall’OMS – DDG n. 11665 del 15/11/2016).
Il Gestore di tali attività, nell’ambito della comunicazione ex art. 272 c.1, dovrà inoltre
- dettagliare i quantitativi di utilizzo di tali sostanze o
- produrre un referto analitico attestante la concentrazione <0,1 mg/m3 nelle emissioni.
c. Criteri di adeguamento per le attività in deroga disciplinate dall’art. 272 c. 2 e 3 del D.Lgs 152/06
Poiché, come riportato nel comma 4 dell’art. 272 del D.Lgs 152/06 e nell’allegato A della dgr 8832/2008 che disciplinano in Lombardia le cosiddette “attività in deroga”, non possono applicarsi i regimi semplificati di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 272 nel caso di:
- emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte V,
- utilizzo di preparati o sostanze classificati dal D.Lgs 52/97 e smi, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, e ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68 (indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F, H341),
le attività che emettono o utilizzano la formaldeide e che attualmente rientrano in regime di “deroga” e si avvalgono delle “Autorizzazioni in Via Generale” (AVG), dovranno presentare domanda di autorizzazione in regime “ordinario” di cui all’art. 269 (assorbita dal procedimento AUA) entro il 1 gennaio 2018.
Esempio di attività in deroga che devono presentare istanza di autorizzazione in regime ordinario
È il caso, ad esempio, delle:
- “Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno” (AD 26),
- “Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno” (AD 27),
i cui allegati disciplinano esplicitamente la concentrazione di formaldeide nelle emissioni in atmosfera.
D. Criteri di adeguamento per le attività in regime autorizzativo ordinario disciplinate dall’275 del D.Lgs 152/06 e che prevedono l’utilizzo di solventi
Per le attività che rientrano nell’elenco della tabella 1 della parte III dell’allegato III alla Parte V del D.Lgs 152/06 che utilizzano formaldeide o miscele “classificate” a base di formaldeide, il valore limite per l’emissione di parametro è pari a 2 mg/Nm3 per flussi che emettono COV in quantità ≥10 g/h (soglia di rilevanza).
Deve essere valutato, caso per caso, se la formaldeide è effettivamente usata come solvente senza subire trasformazioni chimiche.
La nuova prescrizione è vigente dal 1 gennaio 2017. Entro tale data, il Gestore dà informazione del rispetto dei nuovi valori limite nell’ambito della trasmissione delle analisi periodiche all’Autorità Competente, allegando, se del caso, relazione tecnica descrittiva degli eventuali interventi di adeguamento. L’Autorità Competente potrà procedere all’aggiornamento dell’atto al primo momento utile.
Le nuove prescrizioni sui limiti della formaldeide nelle emissioni in atmosfera in sintesi
In seguito alla classificazione della formaldeide come sostanza cancerogena 1/B, le attività che ne fanno uso sono tenute a sostituirla quanto prima e nei limiti del possibile con sostanze o miscele meno nocive. In alternativa, per la formaldeide nelle emissioni in atmosfera sono fissati i seguenti limiti e prescrizioni:
Formaldeide negli ambienti di lavoro
Sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro. La regione Lombardia ha pubblicato, a tal proposito, la “Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta operativa”: DDG n.11665 del 15/11/2016.