Il provvedimento “Criteri aggiuntivi per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)” emanato dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM identifica le azioni da intraprendere alla cessazione definitiva delle attività di una installazione soggetta ad AIA.
Questo al fine di chiarire come si rapportano tra loro le azioni regolamentate da norme diverse che possono dover essere intraprese alla cessazione definitiva delle attività.
Fasi successive alla cessazione definitiva delle attività
Le azioni che possono dover essere intraprese alla cessazione definitiva delle attività sono:
Pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti
Si tratta di una fase esplicitamente disciplinata nell’AIA (articolo 29-sexies, comma 7, del D.Lgs 152/06).
Ne consegue che:
- l’autorità IPPC è competente a porre prescrizioni sulla fase di pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti
- l’organo di controllo IPPC è competente a verificarne la piena attuazione.
Ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento
Sono azioni pertinenti esclusivamente nel caso di installazioni soggette alla presentazione della relazione di riferimento.
Queste installazioni, alla cessazione dell’esercizio delle attività IPPC, secondo quanto disciplinato dall’autorità competente nell’AIA, sono in ogni caso tenute a:
- effettuare una nuova valutazione dello stato di contaminazione (ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera b, del D.Lgs 152/06) e
- se del caso, ripristinare il sito.
Questa ultima fase è assicurata dalle garanzie finanziarie fornite alla Regione (comma 9-septies del medesimo articolo).
Si individuano le seguenti competenze:
- l’autorità IPPC fissa le condizioni con cui svolgere le azioni di ripristino ambientale
- l’organo di controllo IPPC ne verifica la piena attuazione
- la Regione pone in atto le eventuali misure correttive attivando le garanzie finanziarie.
In caso di installazioni nelle quali:
- si opera una dismissione parziale,
- si introducono modifiche impiantistiche o gestionali che riducono l’estensione del sito interessato dalle attività in AIA,
in occasione dell’approvazione delle modifiche potranno essere chiesti anche:
- il ripristino alle condizioni della relazione di riferimento delle aree non più interessate dall’attività soggetta ad AIA,
- l’aggiornamento della relazione di riferimento con riduzione delle aree investigate.
In caso di installazioni che cessano di essere soggette ad AIA, ma nel cui sito continuano ad essere condotte attività industriali (ad esempio al di sotto delle soglie IPPC), l’obbligo di ripristino alle condizioni della relazione di riferimento si applica con il cessare della validità dell’AIA, tenendo conto della fattibilità tecnica delle misure e dell’eventuale uso futuro del sito già approvato.
Dismissione delle infrastrutture
La demolizione e lo sgombero non sono generalmente oggetto dell’AIA (articolo 29-sexies, comma 7 del D.Lgs 152/06).
Tali fasi, pertanto, sono tipicamente disciplinate attraverso altri tipi di autorizzazione.
Bonifica del sottosuolo e delle acque sotterranee
La bonifica del sottosuolo e delle acque sotterranee è disciplinata dalla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006. Può avere qualche connessione con gli obblighi recati dall’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs 152/06. Ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 9-quinquies dall’articolo 29-sexies del D.Lgs 152/06, infatti, nell’AIA dovrebbero essere presenti condizioni sostanzialmente volte a garantire la successiva bonifica, ove necessaria.
Perciò nell’AIA, se può verificarsi una grave contaminazione del suolo, deve essere previsto il rilevamento della contaminazione stessa, al fine dell’eventuale attivazione degli obblighi di bonifica alla cessazione definitiva dell’attività.