Il documento “Criteri aggiuntivi per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)” emanato dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare contiene chiarimenti sulla terminologia.
In particolare, chiarisce alcuni termini dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06.
Arrostimento di minerali metallici
È il processo di torrefazione del minerale metallico in presenza di aria, che implichi una modifica chimica del minerale metallico stesso. (Punto 2.1 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06).
Capacità di colata continua degli impianti di produzione di ghisa e di acciaio
Per la soglia alla capacità di colata continua di 2,5 Mg all’ora, si fa riferimento ai valori di targa dell’impianto di produzione di ghisa o di acciaio. Perciò si considerino mediate eventuali discontinuità di produzione non intrinseche al processo produttivo. (Punto 2.2 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del T.U. ambientale).
Vasche di trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici
Per individuare quali siano le vasche di trattamento “di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici”, si fa riferimento al volume totale delle vasche usate per le fasi di processo riguardanti alterazioni della superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico. Sono escluse vasche per lavaggio, ultrasuoni, granigliatura, water blasting, ecc. (Punto 2.6, dell’allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06).
Produzioni chimiche
Nelle categorie IPPC 4 rientrano soltanto le installazioni dove si svolgono reazioni chimiche o biochimiche. Sono escluse le installazioni dove i prodotti subiscono esclusivamente processi fisici (filtrazione, distillazione, miscelazione, confezionamento, ecc). (Punto 4 allegato VIII alla Parte Seconda D.Lgs 152/06). Resta fermo quanto già chiarito al punto 6 del decreto 12422-GAB del 17 giugno 2015. (Circolare di coordinamento n. 12422 in riferimento a ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n.46)
Accumulo temporaneo di rifiuti
Nel considerare la categoria IPPC 5.5, le locuzioni “accumulo temporaneo” e “deposito temporaneo” vanno interpretate come nella Direttiva 2010/75/UE in modo da ricomprendere anche gli stoccaggi preliminari e la messa in riserva (definiti ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs 152/06).
Ne consegue che:
– È escluso dalla categoria IPPC 5.5 qualunque “accumulo temporaneo” effettuato presso il produttore del rifiuto prima della raccolta, classificabile, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs 152/06, come:
- stoccaggio preliminare,
- messa in riserva,
- deposito temporaneo.
– Nel caso di altri “accumuli temporanei”, ove si rilevi una criticità nell’assicurare e accertare la destinazione finale dei rifiuti, e quindi nell’escludere che il deposito avviene “prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6”, considerato il significativo potenziale impatto di un deposito di 50 Mg di rifiuti pericolosi, l’installazione dovrà dotarsi di AIA.
Riguardo i criteri temporali da considerare per il confronto con la soglia di cui alla categoria 5.5, si fa riferimento alla quantità di rifiuti che istantaneamente possono essere presenti nell’impianto.
Cartone ondulato per imballaggi
La produzione di cartone ondulato per imballaggi non si considera inclusa nel punto 6.1 dell’allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06. Tale attività, infatti, consiste nella lavorazione di carta o cartone prodotti altrove e non nella fabbricazione del prodotto.