Il provvedimento “Criteri aggiuntivi per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)” emanato dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare puntualizza la definizione di capacità produttiva. Questa è generalmente utilizzata per definire le soglie di applicazione della disciplina IPPC per le singole categorie di attività. (V. allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06*).
Fanno eccezione le installazioni industriali caratterizzate da significatività ambientale a prescindere dalla loro dimensione. È, ad esempio, il caso di raffinerie, cokerie, sinterizzazione minerali metallici, industria dell’amianto, impianti chimici, ecc.
Definizione di capacità produttiva
Per capacità produttiva si deve intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell’impianto.
Tale capacità massima può essere determinata da un limite legale alla capacità produttiva, che l’installazione non deve superare per obblighi autonomamente vigenti come:
- obblighi di legge,
- prescrizioni autorizzative (ad esempio, divieto di impiegare caldaie di riserva in contemporanea con le altre),
- condizioni VIA.
Tale limite legale alla capacità produttiva, ai fini del confronto con le soglie della disciplina IPPC, è significativo soltanto a condizione che il rispetto dei relativi obblighi sia monitorato dal gestore. Gli esiti del monitoraggio devono essere comunicati almeno annualmente all’autorità competente a effettuare verifiche del rispetto degli obblighi stessi.
Se la capacità massima non è definita da un limite legale alla capacità produttiva, si distinguono due situazioni a seconda delle caratteristiche tecnico-gestionali degli impianti:
- negli impianti semplici la capacità massima corrisponde ai “dati di targa” dell’impianto;
- negli impianti dove sussistono particolari complessità, si devono considerare le seguenti condizioni:
- discontinuità dei processi: si considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera, tenuto conto congiuntamente della produzione per ciclo e del tempo per ciclo;
- pluralità di prodotti: si considera la lavorazione del prodotto che determina il maggior contributo al raggiungimento della soglia;
- sequenzialità dei processi: per le produzioni che prevedano soltanto fasi in serie si considera il dato di potenzialità in uscita dell’ultimo stadio del processo;
- pluralità di linee produttive di diversa capacità non utilizzate continuativamente in contemporaneità: si considera la contemporaneità di utilizzo di tutte le linee e apparecchiature installate, posto che non sussistano vincoli tecnologici che impediscano la conduzione dell’impianto in tal modo;
- per capacità specifica si considera il funzionamento dell’apparecchiatura (ovvero della linea) ai dati di targa.
La capacità produttiva non può essere intesa come capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell’impianto nel caso particolare di riconosciuta forte stagionalità delle attività, previsto per alcune industrie alimentari dalla Direttiva 2010/75/UE.
*Categorie delle attività individuate dall’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06
- Attività energetiche
- Produzione e trasformazione dei metalli
- Industria dei prodotti minerali
- Industria chimica
- Gestione dei rifiuti
- Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
- Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni
- Impianti per la fabbricazione di pannelli a base di legno
- Impianti per il pretrattamento o la tintura di fibre o di tessili
- Impianti per la concia delle pelli
- Macelli
- Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari
- Trattamento e trasformazione del latte
- Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali
- Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini
- Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici
- Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico
- Cattura di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico
- Conservazione del legno con prodotti chimici
- Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue
(Vedere gli aggiornamenti dell’allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06 che dettaglia per ciascuna categoria le condizioni di assoggettabilità).