I “Criteri aggiuntivi per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)” (criteri del coordinamento IPPC) emanati dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sottolineano che l’AIA non sostituisce tutti gli obblighi ambientali recati dalla norma, ma soltanto alcuni di quelli autorizzativi, attraverso la sostituzione delle autorizzazioni all’esercizio elencate in un apposito allegato del testo unico ambientale.
Obblighi vari per gli impianti dotati di AIA
In tutti gli impianti dotati di AIA restano fermi gli obblighi individuati dalla norma e rivolti direttamente ai gestori. Questi obblighi sono di natura sia tecnica sia amministrativa:
- Sono tecnici gli obblighi come il rispetto di valori limite tabellari, secondo specifici criteri di conformità), e
- Sono amministrativi gli obblighi come la tenuta dei registri, l’apposizione di idonea cartellonistica, l’iscrizione agli albi, la comunicazione ai catasti, ecc.
I Criteri del coordinamento IPPC, per evitare fraintendimenti, suggeriscono di chiarire, nelle premesse dei provvedimenti di AIA, il rispetto di tali obblighi e di specificare che la verifica del loro rispetto non costituisce specifico oggetto dei controlli dell’AIA.
Se invece tali obblighi sono espressamente e puntualmente riproposti nell’articolato del provvedimento di AIA, devono essere intesi, gestiti, controllati e sanzionati come vere e proprie prescrizioni AIA.
Aziende AIA che effettuano attività di trattamento rifiuti che possono usufruire del regime semplificato
Le aziende AIA che effettuano attività di trattamento rifiuti che possono usufruire del regime semplificato ex art. 216 del D.Lgs 152/06 rappresentano un caso particolare.
Le attività di queste aziende, ad AIA rilasciata e aggiornata, sono oggetto di autorizzazione esplicita, e non più di regime semplificato. Perciò non sono soggette al pagamento dell’iscrizione al registro e alla prestazione della garanzia finanziaria previsti per il regime semplificato.
Se il gestore effettua variazioni delle attività di trattamento rifiuti che usufruiscono temporaneamente del regime semplificato dopo il rilascio dell’AIA, è tenuto al pagamento dell’iscrizione al registro e alla prestazione della garanzia finanziaria previsti per il regime semplificato soltanto fino al successivo aggiornamento dell’AIA che autorizza espressamente la variazione.