I “Criteri aggiuntivi per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)” emanato dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiarisce come applicare la normativa comunitaria a diverse parti di installazione soggetta ad AIA affidate a più gestori.
Parti di installazione gestite separatamente
Se in un’installazione soggetta ad AIA (ai sensi dell’articolo 6, comma 13, del D.Lgs 152/06) sono presenti parti gestite da diversi gestori, i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria devono essere applicati a ciascuna parte.
Di conseguenza, devono essere garantite tra l’altro per ognuna delle parti gestite separatamente:
- efficaci procedure di partecipazione del pubblico,
- applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT impiantistiche, gestionali e di controllo) individuate con riferimento alle prestazioni dell’intera installazione,
- possibilità di disporre riesame.
Resta fermo quanto già chiarito dal decreto 12422-GAB del 17 giugno 2015 al punto 1 sulla possibilità di dotare di AIA ciascuna parte in occasione di:
- primo riesame o
- aggiornamento sostanziale dell’autorizzazione.