Il comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) dell’Unione Europea ha elaborato nuovi valori limite indicativi di esposizione professionale. Questi sono stati pubblicati con la Direttiva UE 2017/164.
Entro il 21 agosto 2018, gli Stati dell’UE devono adottare le disposizioni legislative, regolamentarie e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.
I criteri per l’adozione dei valori limite indicativi dell’esposizione professionale
Ai fini della protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose, la Commissione propone obiettivi dell’Unione sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale da stabilirsi a livello dell’Unione.
Per ogni agente chimico per il quale è stato stabilito a livello dell’Unione un valore limite indicativo di esposizione professionale, poi gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di esposizione professionale.
I valori limite indicativi di esposizione professionale sono individuati dal SCOEL in base a considerazioni sanitarie e costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per ogni agente chimico dopo un’esposizione giornaliera o di breve durata nell’arco della vita lavorativa.
Valori limite di esposizione a lungo termine
I valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo.
Valori limite di esposizione a breve termine
Per tenere conto degli effetti derivanti dall’esposizione a breve termine ad alcuni agenti chimici, i periodi di riferimento sono più brevi, in genere di quindici minuti, come media ponderata nel tempo.
I parametri per i quali sono stati indicati nuovi valori limite indicativi di esposizione professionale
I nuovi valori limite indicativi di esposizione professionale riguardano gli agenti chimici indicati nell’allegato alla Direttiva UE 2017/164:
- Manganese e composti inorganici del manganese (espresso come manganese)
- Trinitrato di glicerolo
- Tetracloruro di carbonio, tetraclorometano
- Amitrolo
- Acido acetico
- Cianuro di idrogeno (espresso come cianuro)
- Cloruro di metilene, diclorometano
- Cloruro di vinilidene, 1,1-dicloroetilene
- Ortosilicato di tetraetile
- Acido acrilico, acido prop-2- enoico
- Nitroetano
- Bisfenolo A, 4,4′-isopropilidendifenolo
- Difeniletere
- 2-etilesan-1-olo
- 1,4-diclorobenzene; p-diclorobenzene
- Acroleina, acrilaldeide; prop- 2-enale
- Formiato di metile
- But-2-in-1,4-diolo
- Tetracloroetilene
- Acetato di etile
- Cianuro di sodio (espresso come cianuro)
- Cianuro di potassio (espresso come cianuro)
- Diacetile, butandione
- Monossido di carbonio
- Diidrossido di calcio
- Ossido di calcio
- Anidride solforosa
- Idruro di litio
- Monossido di azoto
- Biossido di azoto
- Terfenile idrogenato
Per monossido di azoto, diidrossido di calcio, idruro di litio e acido acetico, 1,4-diclorobenzene, bisfenolo A erano già presenti valori limiti in precedenti provvedimenti. Il SCOEL raccomanda nuovi limiti per questi parametri.
Per l’acido acrilico il SCOEL raccomanda un valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di un minuto.
Per alcuni agenti chimici il SCOEL ha raccomandato inoltre di inserire annotazioni relative alla penetrazione cutanea.