Il 2 marzo 2017 entra in vigore il D.M. 264/16: “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti“.
Il decreto 264/16 del Ministero dell’ambiente e della tutela del mare (MATTM) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15/02/2017.
Il decreto 13 ottobre 2016, n. 264 (D.M. sottoprodotti), partendo dalle considerazioni che il regime dei sottoprodotti:
- limita la produzione di rifiuti
- riduce il consumo di materie prime vergini
- favorisce l’innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo processo produttivo
si prefigge di stabilire:
- i criteri affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerate sottoprodotti e non rifiuti,
- alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Sottoprodotti
Il D.M. 264/16 definisce:
- sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 184-bis del D.Lgs 152/06;
- residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto.
e precisa:
i residui di produzione sono sottoprodotti (e non rifiuti) quando il produttore dimostra che:
- non sono stati prodotti volontariamente
- non rappresentano l’obiettivo primario del ciclo produttivo,
- sono destinati a essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo dal produttore medesimo o da terzi.
I requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
«A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto;
b) è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana».
Ulteriori adempimenti in capo ai produttori e agli utilizzatori di sottoprodotti
Oltre a fornire le dimostrazioni sopra illustrate, è necessario che il produttore e l’utilizzatore del sottoprodotto si iscrivano all’apposito elenco pubblico istituito presso la Camera di commercio territorialmente competente. L’elenco riporta le generalità e i contatti dei soggetti iscritti e la tipologia di sottoprodotti oggetto dell’attività. È consultabile sul sito della Camera di commercio.
La documentazione indicata dal D.M. 264/16 (V. allegato 2) deve essere conservata per tre anni e presentata all’autorità di controllo. L’allegato 2 riporta proprio la scheda tecnica e la dichiarazione di conformità del sottoprodotto che deve essere redatta dal produttore.