Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 90, 6 aprile 2018 è stata pubblicata la rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che aveva a sua volta modificato la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti (ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
I dettagli della rettifica ai codici CER del 6 aprile 2018
In particolare sono aggiornati i seguenti codici:
- 01 05 05*: «fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio» deve essere sostituito con «fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli».
- 02 02: «rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale» deve essere sostituito con «rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale».
- 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03 e 06 05: «fanghi da trattamento sul posto degli effluenti» deve essere sostituito con «fanghi da trattamento in loco degli effluenti».
- 05 01 04*: «fanghi di alchili acidi» deve essere sostituito con «fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione».
- 06 09 02: «scorie contenenti fosforo» deve essere sostituito con «scorie fosforose».
- 07 02 17: «rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16» deve essere sostituito con «rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16».
- 07 07 07*: «residui di distillazione e residui di reazione, alogenati» deve essere sostituito con «fondi e residui di reazione, alogenati».
- 07 07 08*: «altri residui di distillazione e residui di reazione» deve essere sostituito con «altri fondi e residui di reazione».
- 08 03 19*: «oli disperdenti» deve essere sostituito con «oli dispersi».
- 09 01 05*: «soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore» deve essere sostituito con «soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio».
- 10 01 01: «ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)» deve essere sostituito con «ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)».
- 10 01 15: «ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04» deve essere sostituito con «ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14».
- 10 03 16: «scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15» deve essere sostituito con «schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15».
- 11 01 11*: «soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose» deve essere sostituito con «soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose».
- 11 01 12: «soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11» deve essere sostituito con «soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11».
- 11 02 02*: «rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)» deve essere sostituito con «fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)».
- 11 02 05*: «rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose» deve essere sostituito con «rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose».
- 11 02 06: «rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05» deve essere sostituito con «rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05».
- 13 03: «oli isolanti e oli termovettori di scarto» deve essere sostituito con «oli isolanti e oli termoconduttori usati».
- 13 03 01*: «oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB» deve essere sostituito con «oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB».
- 13 03 06*: «oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01» deve essere sostituito con «oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01».
- 13 03 07*: «oli isolanti e termovettori minerali non clorurati» deve essere sostituito con «oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati».
- 13 03 08*: «oli sintetici isolanti e oli termovettori» deve essere sostituito con «oli sintetici isolanti e oli termoconduttori».
- 13 03 09*: «oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili» deve essere sostituito con «oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili».
- 13 03 10*: «altri oli isolanti e oli termovettori» deve essere sostituito con «altri oli isolanti e oli termoconduttori».
- 16 11 02: «rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01» deve essere sostituito con «rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01».
- 17: «Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)» deve essere sostituito con «Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)».
- 17 05: «terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio» deve essere sostituito con «terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio».
- 19 05 01: «parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost» deve essere sostituito con «parte di rifiuti urbani e simili non compostata».
- 19 05 02: «parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost» deve essere sostituito con «parte di rifiuti animali e vegetali non compostata».
- 19 10 03*: «frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose» deve essere sostituito con «fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose».
- 19 10 04: «frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03» deve essere sostituito con «fluff – frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03».
- 20 03 06: «rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico» deve essere sostituito con «rifiuti della pulizia delle fognature».