Il 17 luglio 2018 entra in vigore il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE”.
Gli obiettivi di tale provvedimento sono:
- il miglioramento della qualità dell’aria,
- la salvaguardia della salute umana e dell’ambiente,
- l’impulso a una più efficace partecipazione da parte dei cittadini ai processi decisionali.
Il D.Lgs 81/18 esplicita gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti causate da attività antropiche.
Il provvedimento prevede inoltre il monitoraggio e la comunicazione dei valori, dei tipi e degli effetti sull’ecosostema delle emissioni atmosferiche.
I programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico
Gli impegni di riduzione delle emissioni vengono realizzati attraverso l’implementazione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico. L’elaborazione dei piani spetta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base del supporto tecnico dell’ISPRA e dell’ENEA. Il primo programma nazionale sarà predisposto entro il 30 settembre 2018 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 28 febbraio 2019.
Il programma nazionale conterrà:
- la valutazione del contributo delle fonti di emissione nazionali in termini di impatto sulla qualità dell’aria nel territorio italiano e degli Stati membri limitrofi,
- la ricognizione del quadro strategico nazionale vigente in materia di qualità dell’aria e di contrasto dell’inquinamento, con l’indicazione delle relative priorità politiche e del rapporto tra tali priorità e quelle riguardanti i settori responsabili di emissioni interessate da impegni di riduzione, nonché le funzioni pertinenti assegnate dal vigente ordinamento alle autorità nazionali, regionali e locali;
- la valutazione dei progressi ottenuti attraverso le politiche e le misure vigenti;
- l’individuazione di possibili politiche e misure aggiuntive;
- l’individuazione di specifici insiemi di politiche e misure e la loro analisi in termini di impatto atteso sulla riduzione delle emissioni e, dove possibile, sulla qualità dell’aria e sull’ambiente nonché in termini di costi, con l’indicazione del metodo di analisi e, se possibile, delle relative incertezze;
- la selezione delle misure e delle politiche da attuare e la definizione dei tempi per la relativa adozione e attuazione;
- l’individuazione dei soggetti competenti responsabili dell’attuazione delle misure e delle politiche selezionate;
- la valutazione della coerenza tra le politiche e le misure che sono state selezionate e gli strumenti di settore.
Gli inquinanti nelle emissioni in atmosfera
Gli inquinanti considerati dal decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 sono:
- SO2 (biossido di zolfo),
- NOx (ossidi di azoto),
- COVNM (composti organici volatili non metanici),
- NH3 (ammoniaca),
- CO (monossido di carbonio),
- metalli pesanti,
- POP: PAH totali, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, diossine/furani, PCB, HCB,
- PM2,5,
- PM10,
- BC (black carbon, ossia il particolato carbonioso che assorbe la luce).
La riduzione graduale dell’emissione di questi inquinanti rispetto all’anno 2005 (assunto come riferimento) prevista dal decreto legislativo 81 del 2018 dovrà avvenire in due tempi: dal 2020 al 2029 e dal 2030 in poi.